Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS - VIA - AIA

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Indicazioni operative per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

 
 
  1. Presentazione dell’istanza
  2. Verifica preliminare amministrativa
  3. Richiesta e acquisizione integrazioni per procedibilità
  4. Avvio del procedimento,  consultazione pubblica e acquisizione pareri
  5. Controdeduzioni proponente, richiesta e acquisizione integrazioni, pubblicazione nuovo avviso, nuova consultazione
  6. Valutazione, parere CTVA, schema di provvedimento
  7. Adozione del provvedimento di VIA 

Finalità

La valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti, regolamentata dagli artt. 23-25 del D.Lgs.152/2006, ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato gli impatti ambientali di un progetto.

Ambito di applicazione e competenze

Sono sottoposti alla procedura VIA di competenza statale:

  • i progetti elencati nell’allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006;
  • i progetti elencati nell’allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette ovvero all’interno dei siti della rete Natura 2000;
  • i progetti elencati nell’allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
  • le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
  • le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II e II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
  • i progetti di cui agli allegati II-bis alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, qualora all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
  • i progetti di cui agli allegati II e II bis per i quali è stata richiesta una valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, c.9, conclusasi con nota dell’Autorità competente attestante l’opportunità/necessità di sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale. 

L’ autorità competente in sede statale è il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS). La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (CTVA - VIA e VAS) svolge l’istruttoria tecnica finalizzata all’espressione del parere sulla base del quale sarà emanato il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

Fasi della procedura

1. Presentazione dell'istanza

Il proponente trasmette alla DVA l’istanza per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) utilizzando l’apposito modulo disponibile nella sezione "Specifiche tecniche e Modulistica" del Portale delle Valutazioni Ambientali.

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione in formato digitale (predisposta secondo le Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs.152/2006):

  • il progetto di fattibilità tecnico economica (o eventuale diverso livello di progettazione)
  • lo studio di impatto ambientale
  • la sintesi non tecnica
  • le informazioni su gli eventuali impatti transfrontalieri del progetto
  • l’avviso al pubblico (utilizzando l’apposito modulo disponibile nella sezione “Specifiche tecniche e Modulistica” del Portale delle Valutazioni Ambientali)
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere da realizzare e l’importo del contributo versato ai sensi dell’art.33 del D.Lgs.152/2006
  • copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo per gli oneri istruttori
  • i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta (articolo 22 del D.Lgs.50/2016)

Per l’avvio della procedura di VIA può essere necessaria la predisposizione e trasmissione di ulteriore documentazione in relazione alle specificità del progetto:

  • Valutazione di Impatto Sanitario: da predisporre in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute, per le seguenti tipologie di progetti:
    • raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio)
    • impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi
    • terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
    • centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW 
  • Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo: da predisporre conformemente all’art. 9 e all’Allegato 5 del DPR 120/2017. 

2. Verifica preliminare amministrativa

La documentazione trasmessa dal proponente viene acquisita dalla DVA ed assegnata al funzionario responsabile del procedimento, che effettua la verifica amministrativa sulla completezza dell’istanza e della documentazione allegata, incluso l’avvenuto pagamento del contributo per gli oneri istruttori.

Parallelamente, viene verificata la conformità della documentazione in formato digitale, requisito indispensabile per la pubblicazione della stessa nel Portale delle Valutazioni Ambientali. La verifica amministrativa è svolta entro 15 giorni dall’acquisizione dell’istanza e della documentazione allegata. 

3. Richiesta e acquisizione integrazioni per procedibilità

Qualora la documentazione risulti incompleta, la DVA richiede al proponente la documentazione integrativa con un termine perentorio per la trasmissione fissato entro 30 giorni. Scaduto tale termine, ovvero, qualora dall’esito della verifica la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza sarà archiviata. 

4. Avvio del procedimento, consultazione pubblica e acquisizione pareri

Verificata la completezza dell’istanza e della documentazione allegata, tutta la documentazione trasmessa dal proponente è immediatamente pubblicata nel Portale delle Valutazioni Ambientali. È facoltà del proponente indicare, nell’ambito dell’istanza, la documentazione o parte di essa da non pubblicare per ragioni di segreto industriale o commerciale in modo da garantire la tutela della riservatezza. La DVA, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

Contestualmente alla pubblicazione della documentazione, la DVA:

  • comunica via PEC a tutte le Amministrazioni ed Enti territoriali potenzialmente interessati (Autorità di bacino distrettuale, Enti di gestione delle aree naturali protette ove pertinenti con la localizzazione del progetto; Regione/i, Provincia/e o Città metropolitana/e, Comune/i, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in qualità di amministrazione concertante) l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web. La medesima comunicazione è trasmessa anche al proponente ed alla CTVA per l’avvio dell’istruttoria tecnica di competenza;
  • pubblica l’avviso al pubblico predisposto dal proponente sul proprio sito web (Avvisi al pubblico: VIA). Le Amministrazioni comunali territorialmente interessate che hanno ricevuto la comunicazione via PEC di cui al punto precedente sono comunque tenute a dare informazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione sul Portale delle Valutazioni Ambientali nel proprio albo pretorio informatico. La data della pubblicazione dell’avviso al pubblico nel Portale delle Valutazioni Ambientali rappresenta l’avvio ufficiale del procedimento ai fini della decorrenza dei termini di tutte le successive fasi e per l’adozione del provvedimento di VIA. Tali termini sono da considerarsi perentori ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990.

Entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso al pubblico, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni alla DVA, secondo le modalità indicate nel Portale delle Valutazioni Ambientali (Invio osservazioni).

Entro lo stesso termine sono acquisiti dalla DVA per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento.

Per tutta la fase di consultazione pubblica nella home page del Portale delle Valutazioni Ambientali sono riportate le procedure di VIA con le informazioni generali, la localizzazione dei progetti, la possibilità di scaricare la sintesi non tecnica e l’indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni.

Successivamente a tale termine, le informazioni amministrative, la documentazione tecnica, le osservazioni e i pareri pervenuti, sono accessibili tramite le sezioni "Procedure" o "Ricerca". 

5. Controdeduzioni proponente, richiesta e acquisizione integrazioni, pubblicazione nuovo avviso, nuova consultazione

Successivamente alla scadenza della fase di consultazione pubblica, l’iter procedurale prevede diverse fasi che possono aver luogo e pertanto sono da considerarsi eventuali rispetto all’iter ordinario:

  • Controdeduzioni. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza della fase di consultazione pubblica, il proponente può presentare alla DVA le proprie controdeduzioni alle osservazioni ed ai pareri pervenuti.
  • Richiesta integrazioni. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza della fase di consultazione pubblica ovvero all’acquisizione delle controdeduzioni, ove presentate dal proponente, su proposta della CTVA, la DVA può richiedere integrazioni alla documentazione presentata dal proponente. La richiesta di modifiche/integrazioni alla documentazione può essere avanzata una sola volta nel corso dell’intera procedura e le medesime devono essere trasmesse dal proponente entro un termine non superiore a 30 giorni decorrenti dalla data della richiesta da parte della DVA. Se il proponente non tramette la documentazione integrativa entro il termine stabilito nella comunicazione della DVA, l’istanza di VIA si intende respinta e la DVA procede all’archiviazione della medesima.
  • Sospensione. Il proponente può richiedere alla DVA, con adeguate motivazioni, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni. La sospensione può essere richiesta/concessa una sola volta nel corso dell’intera procedura. Se il proponente non tramette la documentazione integrativa entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione della DVA, l’istanza di VIA si intende respinta e la DVA procede all’archiviazione della medesima.
  • Nuova pubblicazione e nuova consultazione pubblica. Qualora la CTVA e/o la DVA ritenga, sulla base di adeguate motivazioni, che le modifiche o le integrazioni apportate alla documentazione siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, con apposita comunicazione al proponente, la DVA richiede al proponente di trasmettere un nuovo avviso al pubblico, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Tale avviso sarà poi pubblicato sul Portale delle Valutazioni Ambientali. Anche a seguito di questa nuova fase di consultazione pubblica, entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei relativi termini, il proponente può presentare alla DVA le proprie controdeduzioni alle osservazioni ed ai pareri pervenuti.  A seguito della pubblicazione del nuovo avviso al pubblico, la nuova fase di consultazione pubblica per l’acquisizione di osservazioni e pareri ha una durata di 30 giorni ed è relativa alle sole modifiche/integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione

6. Valutazione, parere della CTVA, schema di provvedimento

Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente durante tutto l’iter procedurale, ivi incluse le eventuali integrazioni fornite dal proponente e tenendo conto delle osservazioni e dei pareri eventualmente pervenuti nella fase di consultazione pubblica, la CTVA svolge l’istruttoria tecnica per verificare se il progetto ha potenziali impatti ambientali significativi.

Il parere della CTVA viene approvato in sede di Assemblea Plenaria e tempestivamente trasmesso alla DVA che provvede alla predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da sottoporre alla firma del Ministro della Transizione Ecologica per la successiva adozione. L’espressione del parere e la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA devono concludersi entro 60 giorni dalla scadenza del termine delle consultazioni pubbliche.

La DVA, nel caso in cui ritenga necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, può disporre di una proroga dei tempi per la valutazione, comunque non superiori a 30 giorni. In questo caso la DVA comunicherà tempestivamente al proponente via PEC la proroga del termine, motivando le ragioni che giustificano tale necessità, ed i termini entro cui sarà emanato il provvedimento di VIA. 

7. Adozione del provvedimento VIA

Il Ministro della Transizione Ecologica provvede ad adottare il provvedimento di VIA entro 60 giorni dall’acquisizione dello schema di provvedimento predisposto dalla DVA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta da parte della DVA.

Decorso tale termine, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l’adozione del provvedimento di VIA è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri che si esprime entro i successivi 30 giorni.

Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul Portale delle Valutazioni Ambientali (Provvedimenti).