Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS - VIA - AIA

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Indicazioni operative per il rilascio del Provvedimento Unico in materia Ambientale

 
 
  1. Presentazione dell’istanza
  2. Verifica preliminare amministrativa
  3. Verifica adeguatezza e completezza della documentazione, richiesta e acquisizione integrazioni per procedibilità
  4. Avvio del procedimento, consultazione pubblica e acquisizione pareri
  5. Richiesta e acquisizione integrazioni, pubblicazione nuovo avviso, nuova consultazione
  6. Convocazione Conferenza dei Servizi per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale
  7. Valutazione, parere CTVA, schema provvedimento di VIA
  8. Adozione del Provvedimento di VIA
  9. Rilascio del provvedimento unico in materia ambientale

Finalità

Il Provvedimento Unico in materia ambientale (PUA), regolamentato dall’art.27 del D.Lgs.152/2006, ha la finalità di riunire in un unico provvedimento il provvedimento di VIA e il rilascio di ogni altra autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio di un progetto. In particolare, nell'ambito del PUA può essere richiesto il rilascio dei seguenti titoli ambientali:

  • Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs.152/2006;
  • Autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all’articolo 104 del D.Lgs.152/2006;
  • Autorizzazione riguardante la disciplina dell’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all’articolo 109 del D.Lgs.152/2006;
  • Autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
  • Autorizzazione culturale di cui all’articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
  • Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
  • Nulla osta di fattibilità di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105;
  • Autorizzazione antisismica di cui all’articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.

E’ facoltà del proponente richiedere, in fase di presentazione dell’istanza, ulteriori titoli ambientali necessari per la realizzazione e l’esercizio di un progetto.

Ambito di applicazione e competenze

Il PUA può essere richiesto per tutti i progetti sottoposti a procedura di VIA di competenza statale.

L’ autorità competente in sede statale è il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS). La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (CTVA) svolge l’istruttoria tecnica finalizzata all’espressione del parere sulla base del quale sarà emanato il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Fasi della procedura

1. Presentazione dell’istanza

Il proponente trasmette alla DVA l’istanza per il rilascio del PUA utilizzando l’apposito modulo disponibile nella sezione “Specifiche tecniche e Modulistica” del Portale delle Valutazioni Ambientali.

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione in formato digitale (predisposta secondo le Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs.152/2006, disponibile nella sezione “Specifiche tecniche e Modulistica” del Portale delle Valutazioni Ambientali):

  • progetto di fattibilità tecnico economica (o eventuale diverso livello di progettazione);
  • documentazione ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio dei titoli ambientali richiesti, incluse, nel caso di richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell’art.29-ter del D.Lgs.152/2006;
  • studio di impatto ambientale incluse, nel caso di richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, le informazioni previste ai commi 1,2 e 3 dell’art.29-ter del D.Lgs.152/2006;
  • sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale;
  • informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto
  • avviso da pubblicare sul Portale delle Valutazioni Ambientali (utilizzando l’apposito modulo disponibile nella sezione “Specifiche tecniche e Modulistica” del Portale delle Valutazioni Ambientali) in cui sono riportati anche i titoli ambientali richiesti contestualmente al provvedimento di VIA;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere da realizzare e l’importo del contributo versato ai sensi dell’art.33 del D.Lgs.152/2006;
  • copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo per gli oneri istruttori;
  • risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta (articolo 22 del D.Lgs.50/2016).
  • valutazione di impatto sanitario (se pertinente);
  • piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (se pertinente). 

2. Verifica preliminare amministrativa

La documentazione trasmessa dal proponente viene acquisita dalla DVA ed assegnata al funzionario responsabile del procedimento, che effettua la verifica amministrativa preliminare sull’istanza e sulla documentazione allegata, inclusa copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo per gli oneri economici; il funzionario verifica inoltre l’eventuale necessità di avviare le consultazioni transfrontaliere.

Parallelamente, viene verificata la conformità della documentazione in formato digitale, requisito indispensabile per la pubblicazione della stessa nel Portale delle Valutazioni Ambientali.

La documentazione viene pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali e ne viene data comunicazione via PEC a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale. È facoltà del proponente indicare, in fase di presentazione di istanza, la documentazione o parte di essa da non pubblicare per ragioni di segreto industriale o commerciale in modo da garantire la tutela della riservatezza. La DVA, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

La verifica amministrativa preliminare, la pubblicazione della documentazione sul Portale delle Valutazioni Ambientali e la comunicazione a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale devono essere svolte entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza. 

3. Verifica adeguatezza e completezza della documentazione, richiesta e acquisizione integrazioni per procedibilità 

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione sul Portale delle Valutazioni Ambientali, l’Autorità competente e le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale verificano, per i profili di rispettiva competenza, l’adeguatezza e la completezza della documentazione presentata rispettivamente per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli in materia ambientale. Ove necessario, le suddette Amministrazioni richiedono, per il tramite della DVA, integrazioni; la documentazione integrativa deve essere trasmessa dal proponente entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni dalla richiesta di integrazioni.

4. Avvio del procedimento, consultazione pubblica e acquisizione pareri

La DVA pubblica l’avviso al pubblico predisposto dal proponente sul proprio sito web (Avvisi al pubblico: VIA) e contestualmente comunica via PEC a tutte le Amministrazioni ed Enti territoriali potenzialmente interessati (Autorità di Bacino distrettuale, Enti di gestione delle aree naturali protette ove pertinenti con la localizzazione del progetto; Regione/i, Provincia/e o Città metropolitana/e, Comune/i; Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in qualità di amministrazione concertante) l'avvenuta pubblicazione. La medesima comunicazione è trasmessa anche al proponente ed alla CTVA per l’avvio dell’istruttoria tecnica di competenza.

Le Amministrazioni comunali territorialmente interessate che hanno ricevuto la comunicazione via PEC di avvio del procedimento sono tenute a dare informazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione sul Portale delle Valutazioni Ambientali nel proprio albo pretorio informatico.

La data della pubblicazione dell’avviso nel Portale delle Valutazioni Ambientali rappresenta l’avvio ufficiale del procedimento ai fini della decorrenza dei termini di tutte le successive fasi e per la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il PUA. I termini sono da considerarsi perentori ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990.

Entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni alla DVA, secondo le modalità indicate nel Portale delle Valutazioni Ambientali (Invio osservazioni), concernenti la VIA, la valutazione di incidenza, ove necessaria e l’Autorizzazione Integrata Ambientale, qualora richiesta dal proponente in fase di presentazione dell’istanza.

Entro lo stesso termine sono acquisiti dalla DVA per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti territoriali potenzialmente interessati che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento.

Per tutta la fase di consultazione pubblica nella home page del Portale delle Valutazioni Ambientali sono riportati i procedimenti avviati con le informazioni generali, la localizzazione dei progetti, la possibilità di scaricare la sintesi non tecnica e l’indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni.

Successivamente a tale termine, le informazioni amministrative, la documentazione tecnica, le osservazioni e i pareri pervenuti, sono accessibili tramite le sezioni “Procedure” o “Ricerca”. 

5. Richiesta e acquisizione integrazioni, pubblicazione nuovo avviso, nuova consultazione

Successivamente alla scadenza della fase di consultazione pubblica, l’iter procedurale prevede diverse fasi che possono aver luogo e pertanto sono da considerarsi eventuali rispetto all’iter ordinario:

  • Richiesta e acquisizione integrazioni. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza della fase di consultazione pubblica, su proposta della CTVA, la DVA può richiedere integrazioni alla documentazione presentata dal proponente. La richiesta di modifiche/integrazioni alla documentazione può essere avanzata una sola volta nel corso dell’intera procedura e le medesime devono essere trasmesse dal proponente entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni decorrenti dalla data della richiesta da parte della DVA. Se il proponente non tramette la documentazione integrativa entro il termine stabilito nella comunicazione della DVA, l’istanza si intende ritirata e la DVA procede all’archiviazione della medesima.
  • Sospensione. Il proponente può richiedere alla DVA, con adeguate motivazioni, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni. La sospensione può essere richiesta/concessa una sola volta nel corso dell’intera procedura. Se il proponente non tramette la documentazione integrativa entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione della DVA, l’istanza si intende ritirata e la DVA procede all’archiviazione della medesima.
  • Nuova pubblicazione e nuova consultazione pubblica. Qualora la DVA ritenga, sulla base di adeguate motivazioni, che le modifiche o le integrazioni apportate alla documentazione siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa la DVA richiede al proponente di predisporre un nuovo avviso al pubblico che il proponente deve trasmettere entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa. La DVA pubblica sul Portale delle Valutazioni Ambientali l’avviso e contestualmente comunica tramite PEC a tutte le Amministrazioni ed Enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa e dell'avvio della nuova consultazione pubblica. Le Amministrazioni comunali territorialmente interessate che hanno ricevuto la comunicazione sono tenute a dare l’informazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione sul Portale delle Valutazioni Ambientali nel proprio albo pretorio informatico. La nuova fase di consultazione pubblica per l’acquisizione di osservazioni e pareri ha una durata di 30 giorni ed è relativa alle sole modifiche/integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione.

6.Convocazione della Conferenza dei Servizi per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale

La DVA convoca, entro dieci giorni dalla scadenza del termine della fase di consultazione pubblica o dalla ricezione delle eventuali integrazioni, la Conferenza dei Servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente.

7. Valutazione, parere della CTVA, schema provvedimento di VIA

Parallelamente alla Conferenza dei Servizi, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente durante tutto l’iter procedurale, ivi incluse le eventuali integrazioni fornite dal proponente e tenendo conto delle osservazioni e dei pareri eventualmente pervenuti nella fase di consultazione pubblica, la CTVA svolge l’istruttoria tecnica per verificare se il progetto ha potenziali impatti ambientali significativi.

Il parere della CTVA viene approvato in sede di Assemblea Plenaria e tempestivamente trasmesso alla DVA che provvede alla predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da sottoporre alla firma del Ministro della Transizione Ecologica per la successiva adozione. L’espressione del parere e la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA devono concludersi entro 60 giorni dalla scadenza del termine delle consultazioni pubbliche.

8. Adozione del provvedimento di VIA

Il Ministro della Transizione Ecologica provvede ad adottare il provvedimento di VIA entro 30 giorni dall’acquisizione dello schema di provvedimento predisposto dalla DVA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che deve essere reso entro 15 giorni dalla richiesta da parte della DVA.

Decorso tale termine, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l’adozione del provvedimento di VIA è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni, in tale periodo la Conferenza dei Servizi si intende sospesa. 

9. Rilascio del provvedimento unico in materia ambientale

La Conferenza dei Servizi si conclude entro 210 giorni dalla indizione con una determinazione motivata dell’Autorità Competente, che costituisce il PUA, recante il provvedimento di VIA e l’elenco di tutti i titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente e rilasciati nell’ambito del PUA