Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS - VIA - AIA

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Indicazioni operative per la procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS

 

Finalità

La verifica di assoggettabilità (o screening) è unaprocedura finalizzata ad accertare se un piano o un programma debbao meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione AmbientaleStrategica.
La procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS è regolamentata dall'art.12, Titolo II, Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Ambito di applicazione

Sono sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS i piani ed i programmi che comportano modifiche minori o interessano piccolearee di uso locale e che ricadono nell'ambito di applicazione dellaVAS ovvero:

  1. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualitàdell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca,energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli Allegati II, III e IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  2. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1999 e s.m.i.

Possono essere sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VAS anche piani e programmi diversi da quelli ricadenti nell'ambito di applicazione della VAS, ma che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.
La verifica di assoggettabilità a VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti a VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Soggetti coinvolti

  • Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo, in qualità di autorità competente (nella figura del Ministro) in sede statale (articolo 7, comma 5 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.) che si avvale del supporto tecnico-scientifico della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (art.8 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)
  • Ministero per i Beni e le attività culturali - Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, che collabora all'attività istruttoria, esprime il parere di competenza e si esprime di concerto (nella figura del Ministro) con l'autorità competente nell'ambito del parere motivato di VAS.
  • Soggetti competenti in materia ambientale(SCA) le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di piani e programmi (art.5, comma 1 lettera s) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.).
    A titolo indicativo e non esaustivo, tra i soggetti possono essere individuati:
    • altri Ministeri;
    • Autorità di bacino (nazionali, interregionali, regionali);
    • Enti Parco ed altri soggetti gestori di aree naturali a vario titolo protette;
    • Soprintendenze per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e Soprintendenze Archeologiche territorialmente competenti;
    • Regioni e Province autonome.

Adempimenti a carico del proponente

  1. Iter procedurale
    1. Attivazione procedura
      Richiesta di attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS e trasmissione del Rapporto preliminare. La richiesta è trasmessa al Ministero della Transizione Ecologica su supporto informatico e anche su supporto cartaceo mediante:
      1. consegna a mano, dall'interessato o tramite un incaricato, tutti i giorni da lunedì a venerdì presso l'Ufficio Posta sito in Via Cristoforo Colombo 44, piano -1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.40 (orario continuato);  con la consegna a mano verrà rilasciato dall'incaricato timbro e data dell'avvenuta ricezione;
      2. a mezzo posta con raccomandata A.R.

    Il modello per la richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS è scaricabile dalla sezione "Modulistica" del sito web per le Valutazioni Ambientali VAS-VIA. La documentazione amministrativa e tecnica trasmessa al Ministero della Transizione Ecologica deve essere predisposta in formato digitale (3 copie) secondo le indicazioni contenute nelle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i." scaricabile dalla sezione "Specifiche tecniche e linee guida" e in formato cartaceo (1 copia).
    Qualora il piano o programma interessi in tutto o in parte aree marine, nell'apposito modello per la richiesta di avvio della procedura, la localizzazione dovrà essere completata con la denominazione dell'area marina interessata, secondo gli ambiti riportati nella seguente figura.

    Cartina VAS

    Il rapporto preliminare comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, ed è predisposto facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
    L'autorità procedente/proponente può, in qualsiasi fase della procedura, richiedere alla Direzione per le valutazioni ambientali - Divisione V Sistemi di valutazione ambientale, il ritiro della richiesta di attivazione della procedura che, in tal caso, sarà archiviata. L'archiviazione comporta l'avvio di una nuova procedura qualora la medesima autorità procedente/proponente o altro soggetto fosse interessato a riproporre il piano o il programma.

  2. Adempimenti successivi all'emanazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS
    1. Informazione sulla decisione
      Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, viene reso pubblico dall'Autorità procedente/proponente e dall'Autorità competente anche attraverso la pubblicazione sui rispettivi siti web.
    2. Ottemperanza prescrizioni
      La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS si può concludere con 2 esiti: da assoggettare a VAS, da non assoggettare a VAS con/senza prescrizioni. Nel caso di non assoggettabilità a VAS con prescrizioni il proponente è tenuto ad ottemperare le stesse trasmettendone i riscontri ai soggetti preposti alla verifica e al controllo con le modalità e i tempi indicati nella prescrizione.

Adempimenti a carico dell'autorità competente

  1. Verifica amministrativa
    La Direzione per le valutazioni ambientali - Divisione V Sistemi di valutazione ambientale provvede alla verifica della procedibilità della richiesta di avvio della procedura in termini di completezza formale degli atti acquisiti. Sulla base di tale attività provvede a comunicare al proponente ed alle altre Amministrazioni interessate, in caso di esito negativo, le azioni e la documentazione necessari al perfezionamento degli atti. Successivamente alla verifica amministrativa si procede alla trasmissione della documentazione amministrativa e tecnica alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS per gli adempimenti di competenza.
  2. Definizione soggetti competenti in materia ambientale
    L'Autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente/proponente individua l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale che verranno coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.
  3. Consultazione sul rapporto preliminare
    L'Autorità competente inoltra la documentazione allegata alla richiesta di avvio della procedura ai soggetti competenti in materia ambientale e al Ministero per i Beni e le attività culturali.
    La Direzione per le valutazioni ambientali - Divisione V Sistemi di valutazione ambientale acquisisce i pareri, le osservazioni ed i contributi entro 30 giorni e li trasmette alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS per l'attività di valutazione.
  4. Istruttoria tecnica - valutazione
    La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale  VIA e VAS provvede all'istruttoria tecnica di competenza e, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del D.Lgs.152/2006  e s.m.i. e, tenuto conto dei pareri pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. L'istruttoria tecnica si conclude con un parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS.
  5. Decisione
    Sulla base del parere espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell' Impatto Ambientale -VIA e VAS la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo - Divisione V Sistemi di valutazione ambientale - provvede ad emanare il provvedimento di verifica, obbligatorio e vincolante, che conclude la verifica di assoggettabilità; il provvedimento viene emanato entro 90gg dalla richiesta di avvio della procedura.
    Il provvedimento di verifica viene notificato al proponente ed alle altre Amministrazioni coinvolte.
  6. Tempistiche della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS
    Si riassumono nel seguito i tempi per l'emanazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a  VAS (dalla data di richiesta di avvio della procedura):
    • 30 giorni (art.12, comma 2) consultazione sul rapporto preliminare;
    • 90 giorni (art.12, comma 4) valutazione.
  7. Informazione sulla decisione
    Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, viene reso pubblico dall'autorità competente e dall'autorità procedente/proponente anche attraverso la pubblicazione sui rispettivi siti web.
  8. Monitoraggio e controllo
    Il MATTM anche per il tramite delle strutture operative di cui si avvale (ISPRA e ARPA/APPA) effettua il controllo sulla corrispondenza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di verifica emanato.