19/09/2013
La Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del Decreto Legge n.69/2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (Decreto del Fare) apporta specifiche modifiche riguardanti il settore energetico e in particolare al D.Lgs.22/2010, per quanto riguarda gli impianti pilota geotermici la cui competenza passa da regionale (in base al D.Lgs.22/2010) a statale (art. 41, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater della Legge 98/2013).
Alla luce delle nuove disposizioni normative, all’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (progetti soggetti a VIA statale) è stata aggiunta la nuova categoria di progetti, al punto 7-quater , relativa a “Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni" e conseguentemente sono state modificate le categorie di progetto degli Allegati III e IV (progetti soggetti a VIA e a verifica di assoggettabilità di competenza regionale) prevedendo l’esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.22, e successive modificazioni.
La legge prevede inoltre che gli impianti geotermici non siano soggetti alle disposizioni del D.Lgs.334/99 (pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) come previsto dalle modifiche apportate all’art.4, comma 1, lettera e-bis.
Allo stato attuale sono dieci i progetti pilota per cui sono pervenute le relative istanze di realizzazione – sino a coprire la potenza massima prevista – al Ministero dello Sviluppo Economico e che hanno ricevuto il parere positivo da parte della Commissione CIRM (Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie).