Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS - VIA - AIA

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Osservazioni del pubblico e comunicazioni al Responsabile del procedimento - Nota di chiarimento

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23/06/2015

La presente informativa è finalizzata a fare chiarezza sulla diversa valenza delle “osservazioni del pubblico” e delle “comunicazioni” nei procedimenti di VIA e/o VAS di competenza statale.

La modalità con la quale qualsiasi persona, fisica o giuridica, in forma singola o associata può partecipare al procedimento di Valutazione Ambientale (VAS, VIA, Verifica di Assoggettabilità alla VIA) è regolamentata dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., (artt.14, 20, 24) e prevede la possibilità di presentare osservazioni sui piani /programmi sottoposti a VAS e sui progetti sottoposti a VIA.

La tempistica per la presentazione delle osservazioni per le diverse procedure è stabilita nei citati articoli del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e la modalità di trasmissione delle stesse al Ministero sono chiaramente indicate nella pagina dedicata del Portale delle Valutazioni Ambientali a cui si rimanda per dettagli.

Tale modalità è l’unica, ai sensi della citata normativa vigente, attraverso la quale è prevista la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e che altresì consente che le osservazioni pervenute vengano acquisite agli atti ufficiali del procedimento affinché possano essere adeguatamente considerate nell’ambito dell’istruttoria tecnica ai fini dell’espressione del provvedimento finale, e come previsto dalla legge, sono rese pubbliche sul Portale delle Valutazioni Ambientali.

Sono pertanto del tutto estranee alle disposizioni di legge sulla partecipazione del pubblico ai procedimenti di Valutazione Ambientale, le altre forme di “comunicazione” da parte del pubblico con l’Autorità competente e, in particolare, con i funzionari designati come “Responsabile del procedimento”.

I compiti del responsabile del procedimento, stabiliti dall’art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., si limitano ad assicurare il corretto andamento del procedimento e degli atti amministrativi connessi, dalla verifica di conformità dell’istanza alla predisposizione del provvedimento finale da trasmettere all’Autorità compente per la sua adozione.

Infine, si rammenta che:

  • il “Responsabile del procedimento” in qualità di impiegato civile dello Stato, è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio, come previsto dall’art. 28 della Legge 241/1990 e s.m.i., e, in particolare, “…non puo' trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative,in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso”;
  • il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può essere esercitato secondo le modalità stabilite dal Capo V della Legge 241/1990 e s.m.i.