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Sentenza della Corte Costituzionale n. 267 del 2016: è illegittima la legge della Regione Puglia n. 17/2007 nella parte in cui prevede l’efficacia triennale del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA

Corte Costituzionale - Italia

08/02/2017

Con la sentenza n. 267 del 15.12.2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera h, numero 3) della legge della Regione Puglia n. 17 del 14.6.2007 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” nella parte in cui stabilisce che “La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate”.

La sentenza è stata pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal TAR per la Puglia, sezione di Lecce, che, nel procedimento vertente tra Energia Rinnovabile Italia Srl, la Regione Puglia e altri, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 10 della citata Legge regionale, in riferimento agli artt. 41, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

L’art. 2, comma 1, lettera h), numero 3), della Legge reg. Puglia n. 17 del 2007 dispone, nel periodo finale, che la pronuncia di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al citato articolo devono essere rinnovate.

L’art. 10 della medesima legge regionale dispone, al comma 5, che le istanze di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA presentate alla Regione alla data di entrata in vigore della legge, nonché le relative istanze di integrazione e variazione progettuale, anche se successive a tale data, siano esaminate e definite dalla Regione.

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 97 Cost. “atteso che il rimettente si è limitato ad indicare il parametro costituzionale senza minimamente enunciare le ragioni del preteso contrasto tra la normativa censurata ed il parametro invocato”.

La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile la censura rivolta all’art. 10 della legge regionale in esame, in quanto “la disposizione viene menzionata nel dispositivo dell’ordinanza senza che nel corpo motivazionale della stessa sia articolata alcuna argomentazione in ordine alla sua rilevanza ai fini della decisione che il giudice rimettente è chiamato ad assumere”.

Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera h), numero 3), della legge regionale 17/2007, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. sono invece state ritenute fondate dalla Corte che ha, tra l’altro, affermato che “deve essere considerata costituzionalmente illegittima l’imposizione di condizionamenti e vincoli, anche di carattere temporale, non collegati funzionalmente alla cura di interessi ambientali” e pertanto “la norma regionale impugnata risulta in contrasto sia con l’art. 41 Cost. – in quanto, con l’apposizione di termini e decadenze, frappone un ostacolo alla libera iniziativa privata come “funzionalizzata” alla cura di interessi ambientali dalla specifica normativa statale – sia con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto invasiva della competenza statale in materia ambientale”.

La Corte ha inoltre precisato che “Fermo restando che la disciplina statale relativa alla tutela dell’ambiente «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza» (sentenza n. 67 del 2010)” e che «le Regioni stesse, purché restino nell’ambito dell’esercizio delle loro competenze, possono pervenire a livelli di tutela più elevati (sentenze n. 104 del 2008, n. 12, n. 30 e n. 61 del 2009), così incidendo, in modo indiretto sulla tutela dell’ambiente» (sentenza n. 225 del 2009), nel caso in esame risulta impossibile ipotizzare un miglioramento della tutela statale ad opera della norma regionale impugnata per l’obiettiva assenza di una scala di valori idonea a consentire una comparazione, in termini qualitativi e quantitativi, tra la protezione ambientale assicurata dallo Stato e quella aggiunta dalla Regione”.

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