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Sentenza n.199/2014 della Corte Costituzionale in materia di impianti eolici e titoli minerari

Sardegna_Corte_Costituzionale

30/07/2014

Con sentenza del 10 luglio 2014, n.199 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni contenute nella legge della Regione Sardegna n. 25/2012 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi” che, in tema di realizzazione di nuovi impianti eolici o ampliamenti di impianti esistenti, prevedono un divieto generalizzato di installazione degli impianti su tutto il territorio sardo.

L’Avvocatura dello Stato osserva che, in base all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nonché al paragrafo 17 dell’Allegato 3 del D.M 10 settembre 2010, le Regioni possono procedere all’indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, ma non possono provvedere autonomamente alla individuazione dei criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La Regione Sardegna nell’art. 8 comma 2 della Legge n.25/2012 “nell'individuare esclusivamente le aree ove è consentita la realizzazione di impianti eolici, produce l'effetto di legiferare il divieto di posizionare detti impianti nelle zone non indicate, apprestando implicitamente una tutela di tipo paesaggistico a vaste aree, gli ambiti di paesaggio costieri, che non è coerente con la nozione di paesaggio".

Riguardo alla censura relativa alla proroga dei titoli minerari e dei permessi di cava, la Corte dichiara illegittimo l’art. 18 della legge della Regione Sardegna n. 25/2012 affermando che "la proroga automatica di titoli minerari e di permessi di cava che non sono mai stati sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale (o alla verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale) comporta che, per essi, la disposizione impugnata, mantenendo inalterato tale status quo, integra un'elusione della normativa in tema di Valutazione di impatto ambientale dettata dallo Stato nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva ad esso spettante ai sensi dell'art. 117 della Costituzione".