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Terre e rocce da scavo: la Sentenza del Tar Lazio n. 6187 del 10 giugno 2014 conferma l’applicazione del D.M.161/2012 al solo materiale utilizzato in siti diversi da quello di escavazione

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18/06/2014

Con la Sentenza del 10 giugno 2014, n. 6187 il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato da alcune Associazioni di categoria per l'annullamento del Decreto ministeriale 161/2012.

Con tale sentenza si evidenziano alcuni punti fermi della disciplina dettata dal regolamento, tra cui l’applicazione del decreto ministeriale 161/2012 unicamente al materiale da scavo utilizzato in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati [secondo la definizione di "sito di destinazione" come "diverso dal sito di produzione" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) del medesimo decreto], fatta eccezione per i siti "in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo le concentrazioni superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni".

I motivi del ricorso presentato dalle Associazioni di categoria sono stati sostanzialmente respinti in blocco: alcuni si sono resi improcedibili a seguito dell'entrata in vigore del “Decreto Legge del Fare” (Decreto Legge n. 69/2013) che aveva rivisto la disciplina delle terre e rocce da scavo, escludendo i piccoli cantieri dal campo di applicazione del regolamento sul riutilizzo, e regolando più puntualmente la disciplina sui materiali da riporto.

Secondo il Tar Lazio, inoltre, sono perfettamente lecite le prescrizioni regolamentari su tempistica di presentazione del Piano di utilizzo, verifica dei materiali provenienti da siti sottoposti a bonifica e documentazione di trasporto.

Sentenza del TAR Lazio n.6187 del 10 giugno 2014